Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e
del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche'
dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al
bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilita' e comprensibilita'.