Art. 30 
 
 
        Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili 
                    e la gestione del patrimonio. 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   le   informazioni
identificative  degli  immobili  posseduti,  nonche'  i   canoni   di
locazione o di affitto versati o percepiti. 

Patrimonio immobiliare

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