Art. 37
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in
particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le
informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare,
nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE N.O. OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE AVVISI BANDI INVITI DATA INSERIMENTO DATA AGGIORNAMENTO 1 Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza del …
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE N.O. OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE AVVISI BANDI INVITI DATA INSERIMENTO DATA AGGIORNAMENTO 1 Affidamento servizio di fornitura pasto pronto per gli …
N.O. OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE AVVISI BANDI INVITI DATA INSERIMENTO DATA AGGIORNAMENTO 1 Affidamento del servizio di fornitura pasto pronto per gli alunni delle scuole …