DPCM 26 aprile e Ordinanze Regionali n.537 e 539: le misure per la "Fase 2"

DPCM 26 aprile e Ordinanze Regionali n.537 e 539: le misure per la "Fase 2"

DPCM 26 aprile e Ordinanze Regionali n.537 e 539: le misure per la "Fase 2"

4 maggio 2020

Il 26 aprile è stato pubblicato un nuovo decreto ministeriale che da il via alla cosiddetta “fase 2” dell’emergenza Coronavirus. Il provvedimento entra in vigore il 4 maggio ed è valido fino al 17 maggio. Di seguito le principali novità:
- riapertura del comparto edile e manifatturiero, oltre al commercio all'ingrosso funzionale a questi settori, rispettando i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- consentita attività di bar e ristorazione ma solo con servizio d’asporto;
- permessa l'attività motoria (nel rispetto della distanza di 1 metro) e sportiva (nel rispetto della distanza di 2 metri) individuale;
- ripresa degli allenamenti per gli sport individuali;
- SI alla possibilità di visitare i parenti, ma NO alle riunioni di famiglia. Gli spostamenti all'interno della propria regione saranno consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;
- vietato spostarsi in una regione diversa salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza;
- apertura parchi, ville e giardini pubblici, ma con divieto di assembramento e rispetto della distanza di un metro;
- apertura luoghi di culto solo nel rispetto del divieto di assembramento e consentite le cerimonie funebri con presenza massima di 15 persone;
- restano sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
- restano sospese manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura;
- rimangono chiuse scuole e università (continua la didattica a distanza);
- rimangono chiuse palestre, centri sportivi, centri benessere e piscine;
- restano sospese attività inerenti servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti...);
- aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

È disponibile in allegato il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020.

Il Ministero dell’Interno precisa che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.
L'autodichiarazione in ogni caso è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Si allega inoltre Circolare esplicativa sulle misure della fase 2, trasmessa dal Ministero ai Prefetti e consultabile sul sito stesso del Ministero.

Il Governo ha fornito con le FAQ una serie di chiarimenti sulle misure della fase 2. Di seguito si riporta il chiarimento sulla definizione di "congiunti":

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

LE ORDINANZE REGIONALI N 537 E 539 si uniformano sostanzialmente al DPCM e stabiliscono per il territorio regionale dal 04 al 17 Maggio:

- Semaforo verde per studi professionali, cartolerie, librerie e negozi di fiori. Cadono le restrizioni per i distributori h24 di generi alimentari che, quindi, potranno offrire tutto e non solo acqua, latte e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Possibilità d’apertura per servizi bancari e assicurativi, attività alberghiere, attività per riparazione e vendita di computer, telefoni ed elettrodomestici. E anche per articoli per illuminazione, ferramenta, vernici, materiale elettrico termoidraulico e apparecchiature fotografiche.

- Attività fisica all’aperto. Sarà possibile praticare attività fisica all’aperto, senza il limite dei 200 metri dalla propria abitazione. Si precisa che per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.

- Via libera anche alla toelettatura degli animali. È consentita inoltre l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- E’ consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale.

A DIFFERENZA DEL DPCM VIGONO IN LOMBARDIA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

- Vie respiratorie da coprire: permane l’obbligo di coprirsi le vie respiratorie, con mascherina oppure con sciarpe, foulard o altri indumenti, anche all’aperto.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa NON è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.

- Via libera a mercati all’aperto, ma SOLO per generi alimentari e con alcune prescrizioni da rispettare;

- Via libera anche al raggiungimento delle seconde case, ESCLUSIVAMENTE per ragioni di manutenzione e a lavori di manutenzione e riparazione per barche e natanti, con la possibilità di navigazione in solitaria.

- Salvo quanto già previsto dal comma 8 dell’art. 2 del DPCM del 26 aprile 2020, è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa (produttiva o commerciale) per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Si allegano DPCM, ORDINANZE REGIONALI, MODULO AUTODICHIARAZIONE E CIRCOLARE MINISTERO INTERNO.

Allegati

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