DPCM 11 GIUGNO 2020 CONTENIMENTO COVID 19 - Le misure per la "Fase 3" in vigore dal 15 Giugno

DPCM 11 GIUGNO 2020 CONTENIMENTO COVID 19 - Le misure per la "Fase 3" in vigore dal 15 Giugno

DPCM 11 GIUGNO 2020 CONTENIMENTO COVID 19 - Le misure per la "Fase 3" in vigore dal 15 Giugno

15 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio ha redatto in data 11 Giugno il nuovo DPCM con le misure per la fase 3 in materia di Contenimento Covid-19.

Sintesi delle misure in vigore dal 15 Giugno:

✅ l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
✅ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative nel rispetto delle linee guida;
✅ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza;
✅ consentiti già dal 12 giugno gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale dal CONI;
✅ consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
✅ consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, nel rispetto delle distanze sociali e delle altre misure di contenimento;
✅ consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nel rispetto delle linee guida regionali;
✅ gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, nel rispetto delle linee guida;
✅ l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli con le rispettive confessioni;
✅ il servizio di apertura al pubblico dei musei è assicurato a condizione che garantiscano fruizione contingentata tale da evitare assembramenti e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
✅ le attività di centri benessere, di centri termali sono consentite nel rispetto delle linee guida;
✅ è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
✅ l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
✅ le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni e siano rispettate le linee guida;
✅ le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali; consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la ristorazione con consegna a domicilio;
✅ le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali;
✅ le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto delle linee guida;
✅ le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni;
✅ tutte le attività produttive industriali e commerciali sono tenute al rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020;
✅ le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020;

DAl 25 GIUGNO:
✅ consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto dal 25 giugno 2020 nel rispetto delle linee guida;

FINO AL 30 GIUGNO:
✅ Fino al 30 Giugno non sono consentiti viaggi da e verso paesi EXTRA UE  per turismo.

In base all’art. 6 del DPCM 11 giugno 2020, gli spostamenti da/per gli Stati membri dell’UE, gli Stati parte dell’accordo Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni. Sono quindi consentiti spostamenti verso questi Paesi anche per turismo. È sempre necessario verificare, prima della partenza, eventuali restrizioni all’ingresso in vigore nel Paese in cui ci si vuole recare. Tali informazioni sono disponibili sulle Schede Paese di Viaggiare Sicuri e sui siti web delle Ambasciate e/o dei Consolati italiani dei Paesi di interesse. Il rientro in Italia dai Paesi elencati è consentito senza limitazioni, fatte salve eventuali misure restrittive disposte per specifiche aree del territorio nazionale.

Il Ministro della Salute, con apposita Ordinanza, ha disposto che dal 1 al 14 luglio 2020 è consentito l’ingresso nel territorio nazionale dai seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay, tuttavia a chi rientri in Italia da questi Stati si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020.

Per maggiori informazioni: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html E http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

FINO AL 14 LUGLIO:
✅ restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le Regioni, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

ORDINANZA REGIONALE N.573


Regione Lombardia ha inoltre emanato Ordinanza Regionale n.573 corredata dalle Linee Guida da rispettare su tutto il territorio regionale e valide dall'01 al 14 Luglio.

Ecco le principali disposizioni e differenze rispetto al DPCM VALIDE IN REGIONE LOMBARDIA :

- Obbligo di indossare mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca anche all'aperto (eccetto attività fisica e minori di 6 anni);

- Obbligo misurazione temperatura al personale dipendente a cura del datore di lavoro o delegato;

- Obbligo misurazione temperatura in caso di accesso clienti ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Si allegano.
- DPCM 11 Giugno;
- Linee guida èer attività economiche e produttive;
- Protocollo per celebrazioni liturgiche;
- Ordinanza Regionale n. 573 e Linee guida Regionali;

Allegati