DPCM 03 NOVEMBRE ED ORDINANZA MINISTERO SALUTE 27 NOVEMBRE - CONTENIMENTO COVID 19

DPCM 03 NOVEMBRE ED ORDINANZA MINISTERO SALUTE 27 NOVEMBRE - CONTENIMENTO COVID 19

3 dicembre 2020

MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Le disposizioni del DPCM sono valide a partire dal 5 novembre e resteranno in vigore fino al 3 dicembre.

Tra le principali misure introdotte dal DPCM si evidenziano:

• limitazioni per gli spostamenti in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, che restano consentiti soltanto se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
• fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
• sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
• limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
• adozione della didattica a distanza al 100% per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (c.d. scuole elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole materne) continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
• Sospesi corsi di formazione pubblici e privati che possono svolgersi solo con modalità a distanza.
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
• All’ingresso di tutti gli esercizi commerciali e dei locali pubblici e aperti al pubblico, deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
• Rimane obbligatorio utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Rimangono sospese le seguenti attività:
• servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle 18.00 alle 5.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
• parchi tematici e di divertimento
• palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
• sport di contatto, tranne eventi e competizioni sportive di interesse nazionale
• sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
• convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
• sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi.
• sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.



MISURE VALIDE IN LOMBARDIA


A seguito dell'emissione dell'Ordinanza del Ministero della Salute dal 29 Novembre la Lombardia è entrata in zona "arancione".


Di seguito una sintesi delle norme con le principali novità::

Spostamenti
- In zona arancione resta vietato uscire dal proprio Comune (se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità: per farlo, occorre l'autocertificazione).

- Ci si può muovere all'interno del proprio Comune liberamente dalle 5 alle 22 senza autocertificazione. Dalle 22 alle 5 scatta il «coprifuoco»: si può uscire di casa solo per comprovate esigenze e compilando l'autocertificazione.


Smart working
- È consigliato il lavoro a distanza, quando possibile.


Inviti a casa
- Si raccomanda fortemente di non invitare a casa propria persone non conviventi.


Riaprono i negozi
- Riaprono i negozi: tutti, senza limitazioni (ovviamente nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, garantendo lo scaglionamento degli ingressi e la frequente sanificazione del locale e degli spazi espositivi).

- Resta, per ora, lo stop durante le giornate festive e prefestive all’attività dei negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.

Scuole, riaprono le classi seconda e terza media
- Salvo diversa indicazione dei governatori, nelle zone arancioni gli studenti di seconda e terza media tornano a seguire le lezioni in classe.

- Nulla cambia per le scuole superiori: rimane attiva la didattica a distanza.

- Nulla cambia per le università: le attività formative e curriculari non si svolgono in presenza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori.


Bar e ristoranti
- Non cambiano le regole per bar e ristoranti: è consentito l’asporto e la consegna a domicilio, no alla consumazione sul posto.


Sport, eventi e musei
- Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali.

- Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. È invece permesso frequentare i centri e i circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza creare assembramenti. Resta vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoio.

- I musei restano chiusi.


Assemblee di condominio
- Le assemblee di condominio possono svolgersi in presenza quando non fosse possibile organizzarle in modalità a distanza.

Allegati