Decreto Legge n. 33 del 16/5/2020 Contenimento Coronavirus - Misure valide dal 18 Maggio

Decreto Legge n. 33 del 16/5/2020 Contenimento Coronavirus - Misure valide dal 18 Maggio

Decreto Legge n. 33 del 16/5/2020 Contenimento Coronavirus - Misure valide dal 18 Maggio

18 maggio 2020

E' stato approvato dal Governo il nuovo Decreto legge n. 33 in data 16/5/2020, le cui misure saranno in vigore dal 18/5/2020 al 31/7/2020, salvo reiterazione delle misure precedenti con riferimento a specifiche aree del territorio interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Per il nostro territorio è opportuno precisare che restiamo comunque in attesa dell'eventuale ordinanza di Regione Lombardia, solitamente più restrittiva data la situazione tuttora in positivo dei contagi.

Le principali misure del D.L. prevedono che a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale.

- Nel territorio della propria Regione non è più necessaria l'autocertificazione, nè le motivazioni prima richieste per gli spostamenti all'interno della Regione..

- Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

- A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali saranno consentiti, ma potranno essere limitati, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

- Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero saranno consentiti, ma potranno essere limitati anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

- E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.

- E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

- Il Sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

-Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

-Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali sono svolte a distanza.

-Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni; in caso di violazione delle misure di sicurezza si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

In allegato le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative con gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Allegati