Covid-19 : Lombardia in zona gialla dal 13 Dicembre

Covid-19 : Lombardia in zona gialla dal 13 Dicembre

13 dicembre 2020

A seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute dell'11 Dicembre la Lombardia da Domenica 13 Dicembre entra in zona "gialla" in merito alle misure di contenimento Covid 19.

Le principali novità riguardano:

- Apertura di bar, pasticcerie e ristoranti dalle 05 alle 18;
- Apertura prolungata dei negozi sino alle ore 21;
- Consentiti gli spostamenti fra Comuni senza obbligo di Autocertificazione;

Si fa presente che permangono le altre limitazioni indicate nel DPCM 03 Dicembre, in particolare:

• limitazioni per gli spostamenti in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, che restano consentiti soltanto se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
• Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati tutti gli spostamenti tra regioni
• Vietati gli spostamenti il 25, 26 dicembre e 1 gennaio fuori dal Comune
• Il 31 dicembre vietato spostarsi dalle 22 alle 7
• Chi va all'estero dal 21 dicembre al 6 gennaio, quando torna dovrà fare la quarantena. Quarantena anche per gli stranieri che arrivano.

• fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
• sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
• limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
• adozione della didattica a distanza al 100% per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (c.d. scuole elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole materne) continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
• Sospesi corsi di formazione pubblici e privati che possono svolgersi solo con modalità a distanza.
• All’ingresso di tutti gli esercizi commerciali e dei locali pubblici e aperti al pubblico, deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
• Rimane obbligatorio utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Rimangono sospese le seguenti attività:
• servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle 18.00 alle 5.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
• parchi tematici e di divertimento
• palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
• sport di contatto, tranne eventi e competizioni sportive di interesse nazionale
• sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
• convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
• sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi.
• sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni

In allegato Ordinanza e Slides esplicative.

Allegati

  • Ordinanza [.pdf 228,52 Kb - 12/12/2020]
  • Slide 1 [.jpg 111,04 Kb - 12/12/2020]
  • Slide 2 [.jpg 127,42 Kb - 12/12/2020]
  • Slide 3 [.jpg 143,97 Kb - 12/12/2020]
  • Slide 4 [.jpg 121,53 Kb - 12/12/2020]