CORONAVIRUS – DISPOSIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA REGIONALE DEL 21 MARZO E DPCM DEL 22 MARZO

CORONAVIRUS – DISPOSIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA REGIONALE DEL 21 MARZO E DPCM DEL 22 MARZO

CORONAVIRUS – DISPOSIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA REGIONALE DEL 21 MARZO E DPCM DEL 22 MARZO

23 marzo 2020

Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni in vigore dal 22 Marzo e valide in Regione Lombardia sino al 05 Aprile in base ad Ordinanza Regionale n. 514 (adeguata al DPCM Nazionale):
- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
- sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità (punto chiarito con successiva ordinanza regionale del 22 Marzo, che si allega);
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Inoltre sono state disposte le seguenti limitazioni:

- monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
- sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza (punto chiarito con successiva ordinanza regionale del 22 Marzo, che si allega);
- chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.

Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.

RESTANO APERTI: FARMACIE, SUPERMERCATI, IPERMERCATI E NEGOZI IN GENERE DI VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI, EDICOLE, ECC.

Ecco l’elenco completo dei negozi che restano aperti regolarmente:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 marzo 2020 dispone inoltre nuove misure urgenti di contenimento del contagio dal virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, in vigore dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020:
- divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Alla luce delle vigenti disposizioni, al fine di rispettare il principio di spostarsi solo per assoluta urgenza, si evidenzia che i cittadini non si dovrebbero recare a fare la spesa in un Comune limitrofo, qualora dispongano di un supermercato nel proprio territorio di residenza.

Gli spostamenti per fare la spesa in altro Comune sono consentiti per i cittadini residenti in Comuni privi di supermercati o qualora un cittadino necessiti di acquistare prodotti specifici non reperibili nel Comune di Residenza (es. prodotti senza glutine, ecc.).

Nel link sotto riportato vi sono i chiarimenti forniti dal Governo in merito alla questione sopra indicata e ad altri quesiti

Allegati

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