SET262018
26 settembre 2018
Ordinanza sindacale per la limitazione della zanzara

ORDINANZA prot. 11889 del 25/09/2018
IL SINDACO
PREMESSO che è consistente la diffusione della zanzara Aedes albopictus (zanzara tigre) e Culex pipiens (zanzara comune) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia negli ultimo decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;
PRESO ATTO che:
- secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2018 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto,- in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (Culex pipiens);
- che, a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;
CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre e zanzara comune all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;
RILEVATO che la zanzara tigre e la zanzara comune depongono le uova in una molteplicità di contenito.ri di piccole dimensioni;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi •contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;
VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limi,tare la proliferazione delle zanz are (in particolare la zanzara tigre e la zanzara comune);
RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie • a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;
VISTA la Circolare del Ministero della salute "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp:) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengt.Je e Zika - 2017";
VISTO il "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018' della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto;
VISTO il piano regionale straordinario di disinfestazione della Regione Veneto , nota della regione del 3/09/2018 protocollo 357590 e del 11/09/2018 prot.368773 , con le quali sono state determinate le misure ed il protocollo operativo per la lotta alle zanzare Culex pipiens, portatrici e vettori del virus West-Nile virus, considerato l’aumento dei casi di malattia nell’uomo, mai registrato negli anni precedenti.
VISTE le comunicazioni del’ILSS2 in data 27/08/2018 prot. 153083, in data 06/09/2018 prot. 16072, in data 11/09/2018 prot. 163015, ed in data 19/09/2018 prot. 168698, con le quali si dettano disposizioni ai Comuni in merito al piano regionale straordinario di disinfestazione, classificando i comuni in tre classi (1-2-3), con la necessità per i Comuni in classe 1 e 2 di effettuare il piano straordinario di disinfestazione contro le zanzare vettori del West-Nile virus, per contenere e prevenire la diffusione del virus nell’uomo ;
VISTI gli articoli 7 bis, 50 e 54 del d. lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTE le linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi .in Regione Veneto, anno 2018 relativi allegati;
VISTA la legge 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale;
ORDINA
a tutta la cittadinanza di:
non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso); svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi) ;
coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:
trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino alla fine del mese di ottobre 2018. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza;
ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse di:
mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;
ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento di:
curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare
• raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante, procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
ai responsabili dei cantieri di:
eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali; mantenere le aree libere da rifiuti o altri •materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante ;
procedere ala disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;
a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili di:
conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, • ricoprendoli con telo impermeabile
fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi
acqua piovana;
eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;
a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani di:
procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.);
avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;
all'interno dei cimiteri di:
trattare con prodotto larvicida i depositi d'acqua; eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
Precauzioni da adottare:
Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.
Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di Bacillus thuringiensi var. israelensis.
In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.
Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di Bacillus thuringiensi var. israelensis.
In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.
AVVERTE
la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.
Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, in caso di più grave illecito, si procederà da parte degli organi di vigilanza con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del d. lgs. 18/08/2000 n. 267.
DISPONE
che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 2, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto ed il 31 ottobre 2018;
che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
DISPONE ALTRESI'
che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, parchi urbani, boschi, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.
Data creazione: 26-09-2018 | Data ultima modifica: 26-09-2018
